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Rimborsi da sentenza anche non passata in giudicato

L'articolo 69 del Decreto Legislativo n. 546/92 al comma 4 stabilisce che " Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. " Tale disciplina comporta la possibilità di agire nuovamente in giudizio per l'ottemperanza anche nel caso in cui non la sentenza di condanna non sia ancora passata in giudicato.

Sospensione dell'atto impugnato

L’ art. 47 del D.lgs. n° 546/92 riconosce al ricorrente la possibilità di chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale la sospensione dell’esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La motivazione deve esplicitare le ragioni di fatto e gli elementi di diritto a sostegno della necessità di scongiurare il grave e irreparabile danno che potrebbe derivare dall’immediata esecuzione dell’atto impugnato (periculum in mora), ed una prognosi favorevole dell’esito dell’impugnativa (fumus boni iuris), legittimando dunque il giudice ad accordare la richiesta tutela cautelare.