La CTP di Napoli, con sentenza n. 10949 depositata il primo ottobre scorso, ha confermato l'orientamento prevalente della Cassazione riguardo l'obbligo di redazione del processo verbale di constatazione in ogni caso di accesso presso la sede legale e dunque la necessità di rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emissione dell'eventuale avviso di accertamento (sancito dallo statuto del contribuente art. 12 c. 7 L. 212/2000). Il giudice adito in primo grado ha dunque annullato l'avviso di accertamento impugnato.
L'articolo 69 del Decreto Legislativo n. 546/92 al comma 4 stabilisce che " Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. " Tale disciplina comporta la possibilità di agire nuovamente in giudizio per l'ottemperanza anche nel caso in cui non la sentenza di condanna non sia ancora passata in giudicato.
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