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Sospensione dell'atto impugnato



L’art. 47 del D.lgs. n° 546/92 riconosce al ricorrente la possibilità di chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale la sospensione dell’esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La motivazione deve esplicitare le ragioni di fatto e gli elementi di diritto a sostegno della necessità di scongiurare il grave e irreparabile danno che potrebbe derivare dall’immediata esecuzione dell’atto impugnato (periculum in mora), ed una prognosi favorevole dell’esito dell’impugnativa (fumus boni iuris), legittimando dunque il giudice ad accordare la richiesta tutela cautelare.

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