La CTP di Napoli, con sentenza n. 10949 depositata il primo ottobre scorso, ha confermato l'orientamento prevalente della Cassazione riguardo l'obbligo di redazione del processo verbale di constatazione in ogni caso di accesso presso la sede legale e dunque la necessità di rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emissione dell'eventuale avviso di accertamento (sancito dallo statuto del contribuente art. 12 c. 7 L. 212/2000). Il giudice adito in primo grado ha dunque annullato l'avviso di accertamento impugnato.
L’ art. 47 del D.lgs. n° 546/92 riconosce al ricorrente la possibilità di chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale la sospensione dell’esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La motivazione deve esplicitare le ragioni di fatto e gli elementi di diritto a sostegno della necessità di scongiurare il grave e irreparabile danno che potrebbe derivare dall’immediata esecuzione dell’atto impugnato (periculum in mora), ed una prognosi favorevole dell’esito dell’impugnativa (fumus boni iuris), legittimando dunque il giudice ad accordare la richiesta tutela cautelare.