La CTP di Napoli, con sentenza n. 10949 depositata il primo ottobre scorso, ha confermato l'orientamento prevalente della Cassazione riguardo l'obbligo di redazione del processo verbale di constatazione in ogni caso di accesso presso la sede legale e dunque la necessità di rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emissione dell'eventuale avviso di accertamento (sancito dallo statuto del contribuente art. 12 c. 7 L. 212/2000). Il giudice adito in primo grado ha dunque annullato l'avviso di accertamento impugnato.
Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dall'articolo 70 del Decreto Legislativo n. 546/92 permette alla parte che vi ha interesse di dare esecuzione alla sentenza, anche non passata in giudicato, emessa dalla Commissione Tributaria.
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