L'articolo 69 del Decreto Legislativo n. 546/92 al comma 4 stabilisce che " Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. " Tale disciplina comporta la possibilità di agire nuovamente in giudizio per l'ottemperanza anche nel caso in cui non la sentenza di condanna non sia ancora passata in giudicato.
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